Art. 12
Contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa
1. I Comuni e i Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire i contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.
2. Il contratto di fiume, di lago, di laguna e di costa è un processo di programmazione negoziata e partecipata basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei bacini idrografici, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, dei laghi, delle lagune e degli ambiti costieri, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.
3.
Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:
a) costruzione della rete di attori coinvolti;
b) definizione di regole e strumenti condivisi;
c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;
d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;
e) progettazione delle strategie e delle azioni;
f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;
g) formalizzazione del contratto di fiume, di lago, di laguna e di costa;
h) attuazione delle strategie e delle azioni;
i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;
j) eventuale revisione del processo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 2), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 3), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Parole aggiunte alla lettera g) del comma 3 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.