LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/06/2014
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 1 septies
  (Programmazione dell’attività e dotazione finanziaria)
1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.
1 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
1 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.
3. Il Consiglio regionale pubblicizza, attraverso il proprio sito istituzionale, le attività e i risultati dell'Ufficio del Difensore civico.
4. I consiglieri regionali hanno nei riguardi del Difensore civico titolo a richiedere notizie e informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 12, lettera a), L. R. 13/2025
3Comma 1 sostituito da art. 11, comma 12, lettera b), L. R. 13/2025
4Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 12, lettera c), L. R. 13/2025
5Comma 1 ter aggiunto da art. 11, comma 12, lettera c), L. R. 13/2025