Art. 1 septies
(Programmazione dell’attività e dotazione finanziaria)
1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria a esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.
1 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico predispone il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
1 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.
3. Il Consiglio regionale pubblicizza, attraverso il proprio sito istituzionale, le attività e i risultati dell'Ufficio del Difensore civico.
4. I consiglieri regionali hanno nei riguardi del Difensore civico titolo a richiedere notizie e informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 12, lettera a), L. R. 13/2025
3Comma 1 sostituito da art. 11, comma 12, lettera b), L. R. 13/2025
4Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 12, lettera c), L. R. 13/2025
5Comma 1 ter aggiunto da art. 11, comma 12, lettera c), L. R. 13/2025