Art. 4
(Elezione, durata in carica, revoca)
1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante regionale rimane in carica per la durata di cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Alla scadenza del mandato, le funzioni del Garante sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo.
3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.
4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del mandato.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
3Comma 4 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
4Articolo 4 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.