Art. 2
(Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante regionale".
2. Il Garante regionale, organo monocratico della Regione Friuli Venezia Giulia, indirizzando e coordinando le attività di sua competenza, esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.
3.
Il Garante regionale opera per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.
4. Il Garante regionale agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.
5. Il Garante regionale esercita le proprie funzioni sul territorio regionale in piena autonomia e indipendenza; non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.
6. Il Garante regionale, entro sessanta giorni dall'elezione, disciplina con apposito regolamento le modalità di funzionamento e di svolgimento della propria attività.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2Articolo 2 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.