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Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/06/2014
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 16
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.1.1.1178 e del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di 45.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2014.
2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014
2Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
3Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014
4Articolo 16 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.