LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/06/2014
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 11
 (Struttura organizzativa)
1. Il Garante regionale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
1 bis.  
( ABROGATO )
2. Il Garante regionale può stipulare convenzioni o chiedere consulenze con soggetti privati, ricercatori e istituti universitari su specifiche tematiche nei settori attinenti alla presente legge.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2Articolo 11 trasferito alla partizione precedente da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
3Comma 1 bis abrogato da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 14/2022
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 18, comma 4, L. R. 14/2022