Art. 1
(Finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia considerando impegno prioritario la tutela dei diritti delle persone soprattutto di quelle che non sono in grado di difenderli in modo diretto e autonomo, concorre a garantirne il rispetto in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti e di coloro che sono privati della libertà personale o a rischio di discriminazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e statale.
1 bis. La Regione Friuli Venezia Giulia istituisce altresì il Difensore civico regionale, che ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.
1 ter. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.
1 quater. Qualora il Difensore civico regionale riceva un'istanza che possa interessare anche la specifica funzione di garanzia attribuita al Garante regionale dei diritti della persona di cui al Capo II della presente legge, si coordina con quest'ultimo per definire la trattazione della stessa o la relativa competenza.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
3Comma 1 quater aggiunto da art. 106, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019