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Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 8

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2014
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.03 - Formazione professionale
210.06 - Economia montana

Art. 9
 (Ulteriore sostegno ai piccoli esercizi di montagna)
1. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 10, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007 , con deliberazione della Giunta regionale 111/2014.