LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 8

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2014
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.03 - Formazione professionale
210.06 - Economia montana

Art. 8
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.
3 ter. Agli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca si applicano i regolamenti regionali di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, in quanto compatibili con le previsioni di cui al comma 3 bis.>>.