LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 8

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2014
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.03 - Formazione professionale
210.06 - Economia montana

Art. 2
 (Sostegno al reddito per i lavoratori edili)
1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale e complessa congiuntura economica, in attuazione dell' articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia di seguito denominate Casse Edili finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2014 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.
4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero d'iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2013.
7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 30 giugno 2014 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero d'iscritti al 31 dicembre 2013.
8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 31 dicembre 2015 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
9. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 5941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia per il sostegno del reddito dei lavoratori edili licenziati nel 2014".
10. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007 , con deliberazione della Giunta regionale 111/2014.