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Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 8

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2014
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.03 - Formazione professionale
210.06 - Economia montana

Art. 1
 (Scorrimento della graduatoria di progetti per lavori di pubblica utilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti d'iniziative di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' articolo 9, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), presentate nell'anno 2013, valutate ammissibili al finanziamento medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2014 a carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 ( Lr 21/2007 art. 31 - Trasferimento delle somme non utilizzate al 31.12.2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali).