LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

TESTO VIGENTE dal 24/04/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2014
Materia:
120.08 - Informatica

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all' articolo 117 della Costituzione e in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, anche al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa.
2. La Regione riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere, mediante sistemi informatici, in condizioni di eguaglianza, alle informazioni e ai servizi on-line forniti dalla Regione.
3. La Regione garantisce la diffusione dei dati strutturati in formati aperti e liberamente accessibili a tutti (open data) al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese innovative, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati.
4. La Regione s'impegna a rendere riutilizzabili dati e documenti contenenti dati pubblici, in base a modalità che ne assicurino l'accesso automatizzato, generale e diffuso a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.
5. La Regione favorisce il pluralismo informatico anche mediante l'eliminazione delle barriere dovute all'utilizzo di formati digitali non aperti per dati e documenti contenenti dati pubblici.
6. Con la presente legge la Regione persegue, altresì, le seguenti finalità:
a) promuovere la più ampia collaborazione con soggetti pubblici e privati;
b) promuovere la più ampia interazione tra i sistemi delle pubbliche amministrazioni e tra il sistema pubblico di connettività;
c) assicurare l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici fornendo anche la documentazione e gli strumenti necessari alla loro comprensione e al loro riuso;
d) promuovere azioni di divulgazione e conoscenza sul riuso del patrimonio informativo regionale;
e) favorire lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riuso delle informazioni del settore pubblico;
f) favorire lo sviluppo di iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
g) favorire il progresso sociale e lo sviluppo della società dell'informazione mediante l'adozione e il sostegno di iniziative finalizzate a incentivare l'accesso ai saperi e alla conoscenza, anche mediante azioni di diffusione della cultura digitale atte a superare il digital divide.
7. La presente legge si inserisce nella più ampia strategia regionale per la crescita digitale.