LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
340.01 - Sport
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
310.05 - Volontariato

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 9
1. All' articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
al comma 67 la parola << ammessa >> è sostituita dalla seguente: << ammissibile >> ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo. >>;

c)
dopo il comma 74 è inserito il seguente:
<<74 bis. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140, e con riferimento al contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste), e dall' articolo 179, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994):
a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.>>;

d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
g)
i commi 78, 79, 80, 81, 82 e 83 sono abrogati;

h)
al comma 136 le parole << termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 ottobre 2014 >>;

i)
al comma 138 le parole << e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente >> sono soppresse.

2. Le domande dell'incentivo di cui all' articolo 6, comma 75, della legge regionale 23/2013 , come modificato dal comma 1, lettera d), presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono archiviate.
3. Il regolamento di cui all' articolo 6, comma 77, della legge regionale 23/2013 , come sostituito dal comma 1, lettera f), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015 , a seguito dell'abrogazione della lettera l) del comma 35 dell'art. 6, L.R. 23/2013.
2Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 75, L.R. 23/2013.
3Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 76, L.R. 23/2013.
4Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 77, L.R. 23/2013.
Art. 10
  (Interpretazione autentica dell' articolo 6 della legge regionale 23/2013 )
1. In via di interpretazione autentica del comma 130 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 , per "eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale" non si intendono gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e le iniziative di cui all' articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali).
Art. 11
 (Proroga dei termini per interventi mirati di rilevanza culturale)
1. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 giugno 2014. La documentazione giustificativa delle spese di cui al presente comma può essere emessa anche nell'anno 2014, purché in data non successiva al termine di cui al presente comma.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera ss), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 13
 (Modalità di erogazione del contributo alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi)
1. L'incentivo di cui all' articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), a favore della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
Art. 14
1.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << artistico e sportivo a favore dei giovani >> sono sostituite dalle seguenti: << dello sport e della solidarietà >>.