LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
340.01 - Sport
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
310.05 - Volontariato

Art. 17
1.
L' articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena)
1. In attuazione dell' articolo 16 della legge 38/2001 , è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 38/2001 .
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.
3. Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste;
b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;
c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (UD);
d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;
e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (UD);
f) Editoriale Stampa Triestina s.r.l. di Trieste.
4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione o di prestazione di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;
b) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;
c) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;
d) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
e) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
f) Associazione Združenje Kinoatelje di Gorizia;
g) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena.
5. Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;
b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;
c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;
d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI) di Trieste.
6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di centri polivalenti di produzione e offerta culturale prevalentemente in lingua slovena oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:
a) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
b) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia;
c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;
d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.
7. La Regione sostiene l'attività degli enti primari indicati ai commi 3, 4, 5 e 6. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1. Le percentuali di cui al presente comma sono indicate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.
8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5.
9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.
10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'articolo 5 anche in collaborazione tra loro.
11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.
12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.>>.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007 , come sostituito dal comma 1, per i procedimenti relativi al riparto per l'esercizio 2014 del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena continuano a trovare applicazione l' articolo 18 della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, e i regolamenti regionali emanati con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres.
3. Per l'esercizio 2014 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso agli interventi di cui all' articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, è prorogato sino alla data del 30 settembre. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all' articolo 8 della legge regionale 26/2007 , sono stabiliti i criteri per la formazione del programma di interventi finalizzati alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Sono fatte salve le domande presentate entro la data del 31 gennaio 2014. E' data facoltà a quanti hanno già presentato la domanda di contributo per la categoria di interventi di cui all' articolo 18, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, nei termini previsti dal comma 6 del medesimo articolo, di integrare la domanda in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.