LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
340.01 - Sport
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
310.05 - Volontariato

Art. 9
1. All' articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
al comma 67 la parola << ammessa >> è sostituita dalla seguente: << ammissibile >> ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo. >>;

c)
dopo il comma 74 è inserito il seguente:
<<74 bis. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140, e con riferimento al contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste), e dall' articolo 179, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994):
a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.>>;

d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
g)
i commi 78, 79, 80, 81, 82 e 83 sono abrogati;

h)
al comma 136 le parole << termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 ottobre 2014 >>;

i)
al comma 138 le parole << e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente >> sono soppresse.

2. Le domande dell'incentivo di cui all' articolo 6, comma 75, della legge regionale 23/2013 , come modificato dal comma 1, lettera d), presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono archiviate.
3. Il regolamento di cui all' articolo 6, comma 77, della legge regionale 23/2013 , come sostituito dal comma 1, lettera f), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015 , a seguito dell'abrogazione della lettera l) del comma 35 dell'art. 6, L.R. 23/2013.
2Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 75, L.R. 23/2013.
3Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 76, L.R. 23/2013.
4Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 77, L.R. 23/2013.