LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4

Azioni a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/03/2014
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato
230.01 - Organizzazione turistica
430.01 - Trasporti
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 5
 (Interventi per il miglioramento dell'accesso a internet nelle zone non servite da connessioni fisiche di banda larga)
1. Per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è autorizzata per l'anno 2014 una maggior spesa di 200.000 euro.
2. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento secondo le modalità previste dall' articolo 5, comma 3, della legge regionale 23/2013 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.