LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4

Azioni a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/03/2014
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato
230.01 - Organizzazione turistica
430.01 - Trasporti
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO TURISTICO DI GRADO E DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCO AUTO REGIONALE
Art. 17
 (Misure a sostegno dello sviluppo turistico di Grado)
1. Al fine di rilanciare lo sviluppo turistico della località di Grado attraverso la valorizzazione delle risorse termali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Agenzia Turismo FVG anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario che l'Agenzia stipula per la progettazione e realizzazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, oltre che per ulteriori interventi di realizzazione di infrastrutture turistiche sul territorio comunale, complementari allo stesso, anche attraverso l'eventuale partecipazione di soggetti privati.
2. Per l'attuazione degli ulteriori interventi di realizzazione di infrastrutture turistiche sul territorio comunale, di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e l'Agenzia Turismo FVG definiscono con il Comune di Grado un'intesa finalizzata all'individuazione condivisa dei presupposti per la realizzazione di un complessivo intervento di sviluppo dell'area termale della località, sentita la società d'area Grado Impianti Turistici SpA (GIT) titolare della gestione degli impianti termali marini, talassoterapici, psammatoterapici e della concessione della spiaggia.
3. L'intesa di cui al comma 2 avrà a oggetto la definizione delle procedure da attuare per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 con determinazione di termini e modi dell'eventuale partecipazione di soggetti privati.
4. Per gli ulteriori interventi di realizzazione di infrastrutture turistiche sul territorio comunale, di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base degli esiti delle procedure di attuazione degli interventi e sulla base di Accordo di programma, a conferire a titolo gratuito al Comune di Grado parte del compendio dei beni mobili e immobili e dei diritti reali di godimento appartenenti al patrimonio disponibile regionale.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 l'Agenzia Turismo FVG potrà avvalersi oltre che del proprio personale anche di personale dell'Agenzia regionale Promotur secondo criteri e modalità definiti sulla base di apposita Convenzione tra le parti.
6. Per il finanziamento di cui al comma 1 l'Agenzia Turismo FVG dovrà presentare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale, corredata di una relazione illustrativa delle modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Al fine di consentire all'Agenzia Turismo FVG di stipulare il mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti del finanziamento.
Note:
1Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 41, lettera a), L. R. 15/2014
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 41, lettera b), L. R. 15/2014
3Per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, comma 1, L. R. 19/2015
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 56, L. R. 13/2021
Art. 18
 (Sostegno all'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita)
1. La Regione al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, avente le caratteristiche di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a soggetti privati, per il tramite delle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia, con le quali, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e energia.
4.  
( ABROGATO )
(3)
5. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni relative alla gestione degli interventi contributivi di cui al comma 2, le Camere di commercio ricevono il rimborso delle spese nel limite massimo da definire nello schema della convenzione di cui al comma 3.
6. Con regolamento regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui la comma 1, nonché definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 11, L. R. 25/2016
2Comma 3 sostituito da art. 1, comma 10, lettera a), L. R. 6/2017
3Comma 4 abrogato da art. 1, comma 10, lettera b), L. R. 6/2017
4Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 10, lettera c), L. R. 6/2017
5Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 10, lettera d), L. R. 6/2017
6Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 19
1. All' articolo 84 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << con emissioni dichiarate >> sono inserite le seguenti: << pari o >>;

b)
al comma 3 la cifra << 50.000 >> è sostituita dalla seguente: << 60.000 >>;

c)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 3, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate e trasferite dalla Regione, determinato nello schema di convenzione con cui sono disciplinati i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG ai sensi dell' articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).>>.