LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4

Azioni a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/03/2014
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato
230.01 - Organizzazione turistica
430.01 - Trasporti
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 7
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle dotazioni di cui al comma 1 è riservata all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate, a favore delle microimprese, a fronte di operazioni di microcredito. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, sono riconosciute condizioni di particolare agevolazione a favore delle microimprese individuate quali ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2 ter. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di risparmio e sviluppo energetico sul territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche in relazione a finanziamenti per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) volti a favorire il risparmio energetico e/o l'uso razionale di energia con la riduzione dei consumi di energia elettrica e/o termica, a parità di produzione, anche con l'introduzione di nuovi processi tecnologici, ivi compresa la cogenerazione;
b) volti a incentivare la produzione per l'utilizzo diretto di energia tramite gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di accedere alla procedura di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 (Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell' articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ), e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell' articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici);
c) piccoli interventi negli impianti e negli edifici esistenti volti a incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 (Incentivazione della produzione di energia termina da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni), e al monitoraggio dei consumi energetici;
d) servizi di consulenza esterna di Energy management, volti a predisporre analisi sui costi energetici e programmi di monitoraggio e di riduzione duratura dei consumi energetici finali dell'impresa, nonché a espletare le pratiche di qualificazione degli impianti volte ad accedere agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.
2 quater. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche alle società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti, con garanzia di risultato (ESCO), riconosciute dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE ) e certificate secondo la norma UNI-CEI 11352, aventi sede operativa nel territorio regionale.>>.