LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 4

Azioni a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/03/2014
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato
230.01 - Organizzazione turistica
430.01 - Trasporti
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 2
 (Interventi a sostegno delle imprese in crisi)
1. Per le finalità di cui all' articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, destinati al finanziamento delle domande presentate alle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel corso dell'anno 2013, e non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono comprensivi anche degli oneri per il rimborso spese a favore delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e Pordenone di cui agli articoli 4 e 8 delle convenzioni di cui al comma 3.
3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, sono confermati gli impegni assunti con la sottoscrizione delle convenzioni di cui ai rep. n. 5 e n. 6 del 31 gennaio 2013 stipulate tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente di Pordenone e di Udine, e concernenti la disciplina del finanziamento a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi di cui all' articolo 14 della legge regionale 2/2012 , in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui scadenza è prorogata di due anni.
4. Ai contributi concessi ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2012, n. 220 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati al finanziamento di progetti delle imprese della regione operanti nei settori produttivi maggiormente in crisi, in attuazione dell' articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)), si applicano le condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
5. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono presentate dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e di Udine sono, altresì, autorizzate a utilizzare le eventuali economie contributive al fine di finanziare le domande presentate nell'anno 2013.
7. Allo scadere delle convenzioni di cui al comma 3 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'Amministrazione regionale.