LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
120.05 - Personale regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 5
1.
Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 46 (Proroga dell'efficacia di graduatorie di concorsi pubblici) della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 , è sostituito dal seguente: << La proroga di cui al primo periodo si applica, fermo restando il divieto di cui all' articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 135/2012 , come confermato dall' articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 125/2013 , anche alle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 101/2013 . >>.