LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
120.05 - Personale regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 1
 (Istituzione del Centro funzionale decentrato della protezione civile)
1. Presso la Regione Friuli Venezia Giulia è istituito il Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile.
2. Il CFD attua, a livello regionale, il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.
3. Il CFD è costituito dagli strumenti, i metodi e le modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, riguardo al preannuncio, l'insorgenza e l'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi ordinari o che comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
4. Il CFD assicura l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile.
5. L'ARPA del Friuli Venezia Giulia concorre allo svolgimento delle funzioni del CFD garantendo in modo continuativo le funzioni di supporto tecnico operativo del CFD della Regione Friuli Venezia Giulia in materia meteorologica.
6. L'ARPA assicura il costante aggiornamento tecnico scientifico della modellistica previsionale, nonché la condivisione di tutte le informazioni con le strutture della Protezione civile.
7. AI fine di attuare la funzionalità di supporto tecnico operativo, l'ARPA assicura la presenza continuativa degli specialisti delle diverse competenze, meteorologiche, modellistiche e informatiche, presso i locali della Regione messi a disposizione dell'ARPA nell'ambito del centro operativo regionale della Protezione Civile.
8. Il programma annuale dell'ARPA prevede le attività specialistiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico scientifico necessarie al funzionamento ottimale della protezione civile.