LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
120.05 - Personale regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 6 bis
 (Spese di funzionamento dei gruppi consiliari)
1. Previa intesa tra i Presidenti di gruppo consiliare appartenenti a una medesima coalizione costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è ammesso il trasferimento di un importo del contributo annuale già assegnato a un gruppo consiliare, e da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), mediante riduzione dell'importo medesimo e un aumento, di pari entità, del contributo spettante ad altro gruppo consiliare appartenente alla medesima coalizione.
2. L'intesa intercorsa ai sensi del comma 1, a firma dei Presidenti dei gruppi consiliari interessati, è trasmessa per l'approvazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Intervenuta l'approvazione dell'intesa da parte dell'Ufficio di Presidenza, lo stesso autorizza il trasferimento del relativo importo da un gruppo consiliare a un altro da effettuarsi con bonifico bancario nel rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 12, comma 14, L. R. 15/2014
2Comma 4 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 16/2018