LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
1. All'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) Fondo per le garanzie prestate dalla Regione;>>;

b)
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
<<11 bis. Il fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione è destinato alla copertura delle operazioni assistite da garanzia o controgaranzia regionale e degli oneri dalle stesse derivanti.
11 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli. Con lo stesso decreto l'Assessore provvede, qualora necessario, a istituire nuove unità di bilancio e nuovi capitoli.>>.

2.  
( ABROGATO )
(2)
3.
L'articolo 31 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31
 (Stanziamenti spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa)
1. Le quote degli stanziamenti di spesa non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.
2. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, del fondo per l'assegnazione dei residui perenti e dei fondi previsti dall'articolo 19, avuto riguardo agli effetti previsti al comma 8, del medesimo articolo 19, nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, per le stesse finalità a cui erano destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.
3. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione, sempre che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.
4. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi a somme che presentano un vincolo di destinazione disposto con legge regionale costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio seguente esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.>>.

4. All'articolo 40 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente all'adozione dell'atto con il quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto da affidare, le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti.>>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 individua gli elementi essenziali del contratto da affidare. La Centrale unica di committenza regionale, con proprio atto, individua le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti.>>.

5. All'articolo 49 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dopo le parole << per il personale >> sono aggiunte le seguenti: << e per le collaborazioni coordinate e continuative >>;

b)
al comma 1 dopo le parole << da altre amministrazioni >> sono inserite le seguenti: << nonché delle collaborazioni coordinate e continuative, >>.

6.
Al comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 21/2007 le parole << del dirigente della struttura di appartenenza >> sono sostituite dalle seguenti: << del soggetto che ha disposto la spesa >>.

7. All'articolo 66 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << costituiscono economia di bilancio e sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, >> e le parole << sono trasferite sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione >>;

b)
al comma 2 le parole << sono trasferite sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione >>.

8. Il Ragioniere generale provvede con proprio decreto, qualora necessario, ad adeguare le denominazioni dei capitoli del bilancio regionale limitatamente alla parte concernente l'indicazione delle classificazioni funzionali ed economiche previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
9.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole << la data di scadenza del debito o del credito >> sono sostituite dalle seguenti: << l'esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011 >>.

10. Gli enti e organismi funzionali della Regione applicano i principi previsti dall'articolo 31 della legge regionale 21/2007, come sostituito dal comma 3, ferme restando le modalità previste dall'articolo 21 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione).
11. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia annota le quote di entrate da compartecipazioni destinate all'assolvimento degli obblighi di concorso alla finanza pubblica nel titolo I dell'entrata del bilancio regionale. L'importo di ciascun contributo è imputato alle compartecipazioni di cui agli articoli 49, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), dello Statuto e all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), limitatamente alla quota di cui all'articolo 3 bis, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008 e ciò in proporzione all'incidenza dello stanziamento previsto per ciascuna delle predette entrate sulla somma complessiva delle stesse.
12. Al fine di incrementare nella Regione Friuli Venezia Giulia gli investimenti privati per:
a) la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nelle imprese;
b) la promozione e organizzazione delle attività di assistenza sociale;
c) la promozione e organizzazione di attività culturali;
d) la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo utilizzabile in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pari al 20 per cento delle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dall'anno 2015, da parte delle imprese individuate al comma 13 per i progetti d'intervento realizzati dai soggetti di cui al comma 14.
13. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 12 le imprese individuate ai sensi degli articoli 5 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico Imposte sui Redditi), con esclusione degli enti pubblici.
14. Sono finanziabili, attraverso le erogazioni liberali effettuate dalle imprese di cui al comma 13, i progetti di intervento realizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia da parte di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo preveda tra le proprie finalità quelle della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica nelle imprese o della promozione, organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale o della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.
15. Il contributo di cui al comma 12 non può essere chiesto a rimborso ed è concesso nel rispetto di quanto previsto dai seguenti regolamenti:
a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;
b) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190 del 28 giugno 2014;
c) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
16. La Giunta regionale con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, determina annualmente il riparto delle risorse di cui al comma 20 tra i settori di intervento previsti al comma 12, lettere a), b), c) e d).
17. Con regolamenti attuativi predisposti dalle Direzioni centrali competenti per materia, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 12.
18. Ai fini dell'attuazione del comma 12 è autorizzata la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 10.4.1.1170 e al capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
20. Per la concessione del contributo di cui al comma 12 è destinata una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 12. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate dalla Struttura di Gestione di cui al decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti), sono posti a esclusivo carico della Regione.
21.  
( ABROGATO )
(1)
22.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole << comma 2, tabella A2 >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 5, tabella A2 >>.

23.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione)
1. Nei casi previsti all'articolo 14, comma 2, lettera a), il concessionario previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, per il miglior perseguimento delle finalità di pubblico interesse che motivano la gratuità della concessione, può affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale delle attività oggetto della concessione stessa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere assentita per tutta la durata della concessione.>>.

24. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.
25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'annessa Tabella M1 relativa al riallineamento dei contributi pluriennali in vista dell'armonizzazione.
Note:
1Comma 21 abrogato da art. 1, comma 17, lettera d), L. R. 5/2017
2Comma 2 abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.