LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2015
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
1.
Al comma 2 dell'articolo 100 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), dopo le parole << prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 >> sono inserite le seguenti: << , nonché i trattamenti già concessi al personale cessato dal servizio nei cui confronti l'Inpdap non ha riconosciuto nell'imponibile pensionabile utile ai fini della determinazione della quota A di pensione l'importo dell'indennità di funzione o di posizione >>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, con obbligo di restituzione, nella misura massima prevista dal comma 6, all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori Friuli Venezia Giulia (ARDISS FVG), quale anticipazione sul cofinanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), per i lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento dell'efficienza energetica della residenza universitaria di Viale Ungheria a Udine, intervento già inserito nella graduatoria prevista dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2012 (Approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000).
3. La domanda per il finanziamento previsto al comma 2 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.
4. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
5. L'obbligo di restituzione del finanziamento è immediato a decorrere dal versamento del finanziamento statale di cui al comma 2.
6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 2.314.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 9387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. In relazione al comma 2 sono previste entrate per 2.314.000 euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 9387 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un finanziamento in conto capitale di 700.000 euro per la realizzazione di interventi di manutenzione e di adeguamento di immobili destinati a ospitare uffici e laboratori dell'Agenzia medesima.
9. La concessione del finanziamento di cui al comma 8 è disposta previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma degli interventi presentato da ARPA.
10. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 8, nonché la rendicontazione della relativa spesa, sono disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
11. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di complessivi 700.000 euro, suddivisi in ragione di 400.000 euro per l'anno 2015 e 300.000 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 2256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
12. Alla luce della situazione di perdita strutturale e della sostanziale impossibilità di conseguire l'oggetto sociale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione della società Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna - Agemont SpA.
13. La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società di cui al comma 12, a impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi.
14. Al fine di contenere la spesa pubblica in relazione, in particolare, all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, nonché di uniformare le procedure all'interno dell'Amministrazione regionale e di assicurare la massima trasparenza, dall'1 gennaio 2015 la Direzione generale determina il budget annuale di spesa per le collaborazioni coordinate e continuative sulla base dei fabbisogni indicati dalle Direzioni centrali cui spetta, secondo la rispettiva competenza, la scelta di avvalersi di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la selezione del collaboratore nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la stipula del contratto, nonché la messa a disposizione delle relative risorse al competente Servizio della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.
15. A decorrere dalla medesima data, il Servizio di cui al comma 14 procede all'impegno e alla liquidazione delle spese relative alle collaborazioni coordinate e continuative sulla base dei decreti provenienti, anche per via telematica, dalle Direzioni centrali competenti per materia.
16. In relazione al disposto di cui ai commi 14 e 15 sono iscritti i seguenti stanziamenti:
a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 complessivi 1.080.000 euro suddivisi in ragione di 360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1567;
b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 complessivi 1.080.000 euro suddivisi in ragione di 360.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 3608.
17. Al fine di realizzare le attività formative a favore della polizia locale previste dall'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con criteri di economicità e con modalità organizzative tese ad assicurare uniformità di procedure e metodologie sul territorio regionale e continuità didattica nello sviluppo dei programmi, la Regione sostiene la formazione e l'addestramento del personale appartenente al Corpo forestale regionale da destinare allo svolgimento di attività formative e addestrative a favore della polizia locale.
18. Il Servizio competente in materia di Corpo forestale cura la formazione e l'addestramento del proprio personale per le finalità previste dal comma 17, individuando i percorsi formativi più idonei, sentito il Servizio regionale competente in materia di polizia locale.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
20. A decorrere dall'1 gennaio 2015 al personale regionale compete, per le giornate di effettiva presenza in servizio sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane, un buono pasto, anche elettronico, del valore nominale di 7 euro. L'attribuzione del buono pasto avviene secondo criteri e modalità definiti dall'Amministrazione regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali e le RSU dei dipendenti regionali.
21.  
( ABROGATO )
(5)
22. In relazione al disposto di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 8.400.000 euro, suddivisa in ragione di complessivi 2.800.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 3400 2.717.877,09 euro dal 2015 al 2017;
b) capitolo 3401 82.122,91 euro dal 2015 al 2017.
23. In relazione al disposto di cui ai commi 20 e 22 è destinata la spesa complessiva di 500.544,36 euro, suddivisa in ragione di 166.848,12 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nonché la spesa complessiva di euro 174.420, suddivisa in ragione di 58.140 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 9650 del medesimo stato di previsione della spesa.
24.
Al comma 40 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole << 31 dicembre 2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2015 >>.

25. In relazione allo scioglimento del Consorzio Universitario del Friuli, il personale dipendente assunto mediante concorso pubblico con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cessazione del Consorzio medesimo, è trasferito a uno degli enti locali già socio.
26. Alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 bis dell'articolo 4 la parola << equivalente >> è sostituita dalle seguenti: << non superiore >>;

b)
il comma 2 dell'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
<<2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale. A eccezione delle risorse destinate a dare copertura alle spese di personale connesse a tipologie contrattuali diverse da quelle previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, l'Amministrazione regionale, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo articolo del decreto legge 78/2010, considera interamente impegnato l'ammontare delle risorse finanziarie determinate annualmente. In corso d'anno, il Presidente che preveda di non impegnare una parte delle risorse finanziarie spettanti al proprio gruppo può comunicarlo alla Direzione centrale competente con effetto di rinuncia all'impegno di tale parte fino al termine dell'anno. Le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma sono concordate tra Consiglio regionale e Amministrazione regionale.>>.

27. In attuazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), la Regione provvede alla raccolta e all'acquisizione dei dati necessari per l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e orientamento, nonché per garantire le funzionalità finalizzate all'implementazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche regionali.
28. Per le finalità di cui al comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un progetto preliminare nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) titolare dei dati è la Direzione regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale;
b) i dati sono acquisiti dagli enti titolari di percorsi di istruzione e formazione professionale e dai soggetti che assumono con il contratto di apprendistato i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
c) è assicurato il collegamento del sistema informativo con il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 76/2005;
d) la Regione fornisce i dati raccolti, per le porzioni di competenza e secondo l'uso per cui hanno titolo, ai vari uffici regionali, agli enti locali, all'Ufficio scolastico regionale, alle Istituzioni scolastiche autonome, agli enti titolari dei percorsi di IeFP, e ai nominativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) è garantita l'interoperabilità con l'anagrafe degli edifici scolastici di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), con le anagrafi della popolazione residente e con le anagrafi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 76/2005;
f) l'organizzazione e la gestione dei dati avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e dalla specifica normativa di settore.
29. Per le finalità di cui al comma 27 la Regione è autorizzata a stipulare accordi e convenzioni con le altre Regioni e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
30. Il progetto preliminare è inserito nel Programma di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
31. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 20.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 6408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
32. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera k), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), al fine di migliorare la qualità della legislazione e l'efficacia delle politiche regionali nel soddisfare i bisogni della comunità rappresentata, il Consiglio regionale sviluppa e consolida le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, secondo la disciplina del proprio regolamento interno, anche con la creazione di spazi di verifica, confronto e discussione aperti a tutti i soggetti interessati sui risultati ottenuti dagli interventi regionali.
33. Per le finalità previste dal comma 32 il Consiglio regionale realizza iniziative seminariali e di divulgazione, secondo un programma annuale approvato dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione d'intesa con le Commissioni permanenti, che individua le leggi e le politiche regionali oggetto d'analisi e verifica, con priorità per la legislazione assistita da clausole valutative, come previste dall'articolo 7 della legge regionale 17/2007 e disciplinate dal regolamento interno del Consiglio.
34. Il programma annuale costituisce riferimento prioritario per gli adempimenti informativi della Giunta regionale nei confronti del Consiglio regionale quali previsti dalla legislazione vigente.
35. Il programma annuale può prevedere, in relazione a processi legislativi relativi all'adozione di politiche innovative o sperimentali, iniziative seminariali di studio su interventi analoghi già oggetto di attuazione in altri ordinamenti, al fine di supportare le scelte legislative con la conoscenza delle evidenze empiriche disponibili.
36. Per l'attuazione del programma annuale e il supporto scientifico alle attività di analisi e valutazione, in considerazione della dotazione organica degli uffici consiliari e nelle more di addivenire ad un assetto che contempli la presenza di professionalità riconducibili alla figura dell'analista di politiche pubbliche, il Consiglio regionale stipula una convenzione triennale con un soggetto esterno che abbia fra le finalità statutarie lo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche e abbia maturato significativa esperienza nei processi di controllo e valutazione presso le Assemblee legislative regionali.
37. Gli oneri derivanti dalla convenzione, individuati nel loro ammontare dall'Ufficio di Presidenza, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.
38. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.
Note:
1Parole sostituite al comma 20 da art. 10, comma 2, L. R. 44/2017
2Parole sostituite al comma 20 da art. 11, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole sostituite al comma 20 da art. 10, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole soppresse al comma 20 da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5Comma 21 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.