LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

CAPO II BIS
 CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA
Art. 55 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
2Articolo abrogato da art. 85, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 55 ter
 (Coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato)
1. La funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attività e le modalità di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. La Centrale unica di committenza regionale gestisce l'analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell'articolo 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 20/2016
2Articolo sostituito da art. 86, comma 1, L. R. 6/2021