Art. 43
(Finalità della Centrale unica di committenza regionale)
1.
La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l’acquisizione dei contratti pubblici, a favore:
b) degli enti locali della Regione.
1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.
2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.
4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi degli acquisti, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici degli acquisti, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.
4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.
Note:
1Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016
3Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2017
4Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 1, L. R. 31/2018
5Comma 1 bis sostituito da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole sostituite al comma 1 da art. 193, comma 1, L. R. 3/2024
7Parole sostituite al comma 4 da art. 193, comma 2, L. R. 3/2024
Art. 44
(Attività della Centrale unica)
1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per gli acquisti, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.
2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera z) dell’allegato I.1 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto.
3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione opera mediante la società in house Insiel SpA, ai sensi dell'
articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9
(Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'
articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27
(Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).
4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'
articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 89/2014
, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla
legge regionale 27/2018
, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.
4 bis 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
3Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016
5Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
7Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
8Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
9Parole sostituite al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
10Comma 4 ter abrogato da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017
11Comma 4 bis sostituito da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 20/2018
12Comma 4 bis .1 aggiunto da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 20/2018
13Comma 4 interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 9/2019
14Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Parole soppresse al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
16Parole sostituite al comma 4 da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
17Parole sostituite al comma 4 bis da art. 79, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
18Parole sostituite al comma 1 da art. 194, comma 1, L. R. 3/2024
19Parole sostituite al comma 2 da art. 194, comma 2, L. R. 3/2024
Art. 45
1. La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per gli acquisti destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.
1 bis. Ai sensi della disciplina in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.
1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere
autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano previsto dall'articolo 47 anche in relazione
alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell'
articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'
articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. In tal caso devono essere rispettati i parametri
prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere
previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.
1 quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell’acquisto. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.
1 quinquies.
In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l'
articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22
(Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).
2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.
2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'
articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate secondo la vigente disciplina.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 32, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
4Comma 1 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera h), numero 3), L. R. 3/2016
5Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera h), numero 4), L. R. 3/2016
6Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
7Comma 4 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
8Comma 5 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
9Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera a), L. R. 44/2017
10Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 13/2019
11Parole sostituite al comma 1 bis da art. 4, comma 1, L. R. 13/2020
12Parole soppresse al comma 1 bis da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
13Comma 1 quater aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
14Comma 1 quinquies aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
15Parole sostituite al comma 1 ter da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
16Parole soppresse al comma 1 ter da art. 11, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
17Parole sostituite al comma 1 da art. 195, comma 1, L. R. 3/2024
18Parole sostituite al comma 1 quater da art. 195, comma 2, L. R. 3/2024
19Parole sostituite al comma 2 bis da art. 195, comma 3, L. R. 3/2024
Art. 46
(Aggiudicazione di appalti su delega)
1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro di cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43.
2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla pianificazione di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili.
2 bis.
Gli enti e i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale compartecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'
articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017
, con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'articolo 45, comma 2 bis.
2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all'
articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della pianificazione di cui all'articolo 48.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera i), L. R. 3/2016
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
3Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
4Parole sostituite al comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5Parole sostituite al comma 2 ter da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 47
(Pianificazione triennale)
1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano triennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.
2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.
3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016
4Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera j), numero 3), L. R. 3/2016
5Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019
6Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019
7Articolo sostituito da art. 82, comma 1, L. R. 6/2021
8Rubrica dell'articolo sostituita da art. 196, comma 1, L. R. 3/2024
9Parole sostituite al comma 1 da art. 196, comma 2, L. R. 3/2024
Art. 48
(Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano triennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo, ai sensi del
decreto legislativo 36/2023.
2. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire nel Piano di cui all'articolo 47 nella misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell'organico della Centrale stessa.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2016
3Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2016
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5Comma 1 sostituito da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
7Comma 2 bis abrogato da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
8Parole sostituite al comma 1 da art. 197, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 49
(Attività di committenza per gli enti locali della Regione)
1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4 bis 1.
2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.
4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.
5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo ai sensi del
decreto legislativo 36/2023.
6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel piano di cui all'articolo 47.
7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016
2Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016
3Comma 4 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016
4Comma 5 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 4), L. R. 3/2016
5Comma 6 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 5), L. R. 3/2016
6Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 3/2016
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
8Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
9Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
10Parole sostituite al comma 6 da art. 84, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
11Parole sostituite al comma 5 da art. 198, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 53
(Prima programmazione delle attività della Centrale unica)
1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attività della Centrale unica di committenza regionale è effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di centralizzazione della committenza.
2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 1/2015
2Comma 2 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2015