LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

TITOLO III
 ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA
CAPO I
 AUTONOMIA NORMATIVA
Art. 10

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 10/2016
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018
3Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO II
 ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 12

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
3Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 13

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
4Lettera c) del comma 10 sostituita da art. 6, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015
5Parole sostituite alla lettera h) del comma 10 da art. 6, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015
6Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 16

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
2Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
3Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO III
 DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE
Art. 17

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 3 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
3Comma 4 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
4Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 5, L. R. 33/2015
5Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 44/2017
6Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 31/2018
7Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1Parole soppresse al comma 5 da art. 30, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
6Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
7Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
8Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
9Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
10Rubrica dell'articolo modificata da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
11Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
12Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
13Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 19 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 10/2016
2Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 31/2018
3Comma 1 bis aggiunto da art. 105, comma 1, L. R. 9/2019
4Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 20

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2Comma 3 sostituito da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
3Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO IV
 ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA
Art. 21
 (Assemblee di comunità linguistica)
1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.
2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.
3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
3 bis. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al comma 2 o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.
4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.
4 bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 12/2015
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 4, L. R. 12/2015
3Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016
4Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 10/2016
5Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 10, comma 88, L. R. 25/2016
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Parole sostituite al comma 3 bis da art. 43, comma 1, L. R. 20/2019
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4, L. R. 21/2019
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 97, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 7, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 22
 (Organizzazione e funzioni dell'Assemblea di comunità linguistica)
1. L'Assemblea di comunità linguistica elegge al suo interno il Presidente che può avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato.
2. L'Assemblea di comunità linguistica si riunisce almeno una volta all'anno.
3. L'Assemblea di comunità linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
4. Il funzionamento delle Assemblee di comunità linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali.