LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 72
 (Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali)
1. All' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23, dopo le parole << confermare i contributi concessi >> sono inserite le seguenti: << , stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati >>;

b)
all'alinea del comma 24 le parole << entro la data fissata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 22 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro la data del 30 giugno 2015 >>.

2. All' articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, tra le parole << contributi pluriennali concessi >> e le parole << erogati agli enti locali >>, la congiunzione << ed >> è sostituita dalla congiunzione << o >>;

b)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole << , detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie >>;

c)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.>>;

d)
all'alinea del comma 2 le parole << sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 marzo 2015 >>;

e)
al comma 3 le parole << novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 giugno 2015 >>;

f)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.
4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all' articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.>>;

g)
al comma 5, le parole << successive al 2015 >> sono sostituite dalla seguente: << rimanenti >>;

h)
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.>>.

3.
Al comma 29 dell'articolo 4 e al comma 384 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo le parole << finanziamento straordinario >> è inserita la seguente: << anche >>.

4. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino il contributo straordinario assegnato ai sensi dell' articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012 , per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani, non ancora concesso, per la diversa finalità di ampliamento e sistemazione del cimitero di San Foca.
5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
6.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012 , come modificato dal comma 4, continuano a far carico a valere sull'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento al capitolo 3527 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Contributo straordinario al Comune di San Quirino per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Foca >>.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.