Art. 61
1.
Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all'
articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23
(Attuazione del
decreto legislativo 111/2004
in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
2. La proprietà delle strade provinciali è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016.
5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.
Note:
1Articolo sostituito da art. 32, comma 1, lettera n), L. R. 3/2016
2Parole soppresse al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
3Comma 3 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
4Comma 4 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
5Parole soppresse al comma 5 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016
6Comma 6 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016
7Comma 7 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016