LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 49
 (Attività di committenza per gli enti locali della Regione)
1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4 bis 1.
2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.
5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016 .
6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel piano di cui all'articolo 47.
7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016
2Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016
3Comma 4 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016
4Comma 5 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 4), L. R. 3/2016
5Comma 6 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 5), L. R. 3/2016
6Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 3/2016
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
8Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
9Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
10Parole sostituite al comma 6 da art. 84, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021