Art. 48
(Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano triennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo, ai sensi del
decreto legislativo 36/2023.
2. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire nel Piano di cui all'articolo 47 nella misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell'organico della Centrale stessa.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2016
3Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2016
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5Comma 1 sostituito da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
7Comma 2 bis abrogato da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
8Parole sostituite al comma 1 da art. 197, comma 1, L. R. 3/2024