Art. 47
(Pianificazione triennale)
1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano triennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.
2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.
3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016
4Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera j), numero 3), L. R. 3/2016
5Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019
6Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019
7Articolo sostituito da art. 82, comma 1, L. R. 6/2021
8Rubrica dell'articolo sostituita da art. 196, comma 1, L. R. 3/2024
9Parole sostituite al comma 1 da art. 196, comma 2, L. R. 3/2024