Art. 46
(Aggiudicazione di appalti su delega)
1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro di cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43.
2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla pianificazione di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili.
2 bis.
Gli enti e i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale compartecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'
articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017
, con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'articolo 45, comma 2 bis.
2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all'
articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della pianificazione di cui all'articolo 48.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera i), L. R. 3/2016
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
3Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
4Parole sostituite al comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5Parole sostituite al comma 2 ter da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021