LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 44 bis
  (Destinazione del fondo di cui all' articolo 9, comma 9, del decreto legge 66/2014 )
1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all' articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014 , sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 9/2017