Art. 43
(Finalità della Centrale unica di committenza regionale)
1.
La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l’acquisizione dei contratti pubblici, a favore:
b) degli enti locali della Regione.
1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.
2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.
4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi degli acquisti, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici degli acquisti, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.
4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.
Note:
1Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016
3Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2017
4Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 1, L. R. 31/2018
5Comma 1 bis sostituito da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6Parole sostituite al comma 1 da art. 193, comma 1, L. R. 3/2024
7Parole sostituite al comma 4 da art. 193, comma 2, L. R. 3/2024