Art. 21
( ABROGATO )
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 12/2015
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 4, L. R. 12/2015
3Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016
4Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 10/2016
5Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 10, comma 88, L. R. 25/2016
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Parole sostituite al comma 3 bis da art. 43, comma 1, L. R. 20/2019
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4, L. R. 21/2019
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 97, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 7, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11Articolo abrogato da art. 9, comma 28, L. R. 9/2026 . Sono fatte salve le Assemblee di comunità linguistica costituite ai sensi del presente articolo, alle quali si applica la disciplina di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 21/2019, come inseriti dall'art. 9, comma 27, L.R. 9/2026.