LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 2014, n. 25

Modifica alla legge regionale 6/2008 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e disposizioni in materia di finanza locale.

TESTO VIGENTE dal 18/12/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/12/2014
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 1
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni relative agli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio deve essere effettuato entro un anno dal termine dell'annata venatoria cui il tesserino si riferisce.>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.