LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 24

Soppressione dell’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
120.09 - Organi di garanzia
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna

Art. 3
1. All' articolo 16 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e >> sono soppresse;

c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.>>.