1.
La Regione, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 promuove e sostiene:
a) le iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali e ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
b) le iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli attori del commercio equo e solidale iscritti nell'elenco regionale e sui prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4;
c) le azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e alternativo al modello economico dominante;
d) la formazione degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
e) la creazione di una apposita sezione, nel portale regionale, dedicata al tema del commercio equo e solidale in cui ospitare le informazioni e gli eventuali servizi;
f) l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;
g) le iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 4.