LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 4
 (Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale)
1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:
a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.