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Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 2
 (Commercio equo e solidale)
1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate prevalentemente di Paesi in via di sviluppo, organizzata in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente, aventi i seguenti contenuti:
a) il pagamento di un prezzo equo;
b) misure a carico dell'acquirente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
c) il rispetto dell'ambiente attraverso la promozione di produzioni biologiche, l'uso di materiali riciclabili e processi produttivi e distributivi a basso impatto ambientale;
d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.
2. Le attività di distribuzione e promozione dei prodotti del commercio equo solidale effettuate da ONLUS o associazioni, fondazioni e comitati al di fuori della loro attività istituzionale sono soggette alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande).