LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 11
 (Norma transitoria)
1. Fino all'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 5 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge:
a) i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale che sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) o che nello statuto hanno il commercio equo e solidale come punto fondamentale e che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno tre anni;
b) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di Bottega del Mondo ai sensi dell' articolo 26 della legge regionale 29/2005 .