LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.

TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 8
 (Disposizioni attuative)
1. La Regione, con regolamento da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 5, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;
b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7.