Art. 4 bis
(Misure per fronteggiare la solitudine degli anziani tramite il sostegno alle spese mediche degli animali d'affezione)
1. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane, riconosce un contributo economico a sostegno delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, riferite agli animali da compagnia regolarmente censiti al momento di presentazione della richiesta di contributo o, in caso di felini non censiti, purché l’anno di nascita indicato nel libretto sanitario sia antecedente al 2016.
2. Al fine di sensibilizzare la comunità sui contenuti dell'iniziativa proposta e al contempo informare gli aventi diritto delle forme di sostegno previste, la Regione, con la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende sanitarie, con il coinvolgimento e la partecipazione degli enti del Terzo settore, dei sindacati dei pensionati e delle associazioni, promuove iniziative di informazione e orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative alle modalità di accesso al contributo.
3.
Per accedere al contributo, cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno delle persone anziane e/o sole, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'
articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni.
4. Possono presentare richiesta di contributo i titolari di ISEE inferiore a 25.000 euro di età superiore a 65 anni; l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare previa pubblicazione di apposito bando con cadenza almeno annuale. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per un massimo di 1.000 euro per anno, per singolo animale, prevedendo una soglia minima di spesa per singola domanda pari a 50 euro.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), definisce la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni, per il tramite dei Comuni capoluogo delle ex province della regione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 8, comma 66, L. R. 13/2022
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 41, lettera a), L. R. 13/2023
3Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 41, lettera b), L. R. 13/2023
4Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 41, lettera b), L. R. 13/2023
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 97, lettera a), L. R. 7/2024 . La modifica si applica anche ai bandi finanziati con le risorse già trasferite prima dell'entrata in vigore della L.R. 7/2024.
6Comma 4 sostituito da art. 8, comma 97, lettera b), L. R. 7/2024 . La modifica si applica anche ai bandi finanziati con le risorse già trasferite prima dell'entrata in vigore della L.R. 7/2024.
7Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 97, lettera c), L. R. 7/2024 . La modifica si applica anche ai bandi finanziati con le risorse già trasferite prima dell'entrata in vigore della L.R. 7/2024.