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Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) persona anziana: la persona ultra sessantacinquenne;
a bis) persona adulta: la persona di età compresa tra i diciannove e i sessantacinque anni;
a ter) persona adolescente: la persona di età compresa tra i dodici anni e il compimento dei diciannove;
a quater) solitudine: il fenomeno, descritto come l'angoscia derivante dalle differenze tra le relazioni sociali ideali e quelle percepite, in correlazione con lo stato di salute fisica e mentale, il benessere delle persone, nonché l'ambiente in cui vivono;
b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita assumendo caratteristiche differenziate e altrettante diversità individuali che vanno riconosciute dando senso e valore a tutte le età;
c) invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità continua della persona di ridefinire e modificare il proprio progetto e contesto di vita, attraverso azioni che favoriscono opportunità di autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione alle attività sociali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone che invecchiano.
Note:
1Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 18/2020
2Lettera a ter) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 18/2020
3Lettera a quater) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 1, L. R. 18/2020