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Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 14
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4470 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento attivo".
2. All'onere di 80.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.