LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 9
 (Trasporti sociali)
1. Al fine di realizzare una diretta interazione tra politica di sviluppo economico e sociale, assetto del territorio e organizzazione dei trasporti, la Regione:
a) riconosce al servizio regionale dei pubblici trasporti caratteri sociali con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, turistiche, sanitarie e sociali;
b) assegna al servizio stesso un ruolo di compartecipazione allo sviluppo economico della Regione e di riequilibrio territoriale;
c) armonizza la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi di politica sociale finalizzati a favorire le persone in difficoltà nel muoversi liberamente sul territorio usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi;
d) promuove e sostiene servizi di trasporto sociale e assistito nel contesto degli interventi di pianificazione e qualificazione del sistema di welfare regionale.