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Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 6
 (Formazione)
1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità e in particolare:
a) sostiene la mutua formazione inter e intra generazionale, tra appartenenti a culture differenti, promuovendo il valore della differenza di genere;
b) sostiene percorsi di formazione mirati a offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea nella finalità di potenziare le competenze adattative delle persone anziane;
c) valorizza e sostiene le attività della formazione permanente quali le Università delle LiberEtà o della Terza età, comunque denominate, dirette all'educazione permanente in diversi settori del sapere anche con la partecipazione ai progetti europei;
d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane.
2. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; favorisce, altresì, anche con il concorso di imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento o i percorsi di prima formazione.
3. La Regione, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute, della socialità, percorsi formativi finalizzati a:
a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;
b) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e familiare dei loro genitori;
c) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibili, nonché di gestione efficace del risparmio;
d) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
e) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;
f) favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà, con interventi a carattere comunitario.
f bis) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane per l'acquisizione di competenze informatiche di base al fine di favorirne l'inserimento a distanza in contesti sociali e ridurne lo stato di solitudine.
(1)
4. La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali favorendo la sinergia tra tutti gli organismi attivi nel territorio.
Note:
1Lettera f bis) del comma 3 aggiunta da art. 9, comma 1, L. R. 18/2020