LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 4
 (Soggetti attuatori)
1. La Regione valorizza e promuove la partecipazione delle persone in stato di solitudine e delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in collaborazione con:
a) i Comuni, singoli o aggregati;
b) le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
c) le Istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di ricerca e di formazione;
d) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane ivi comprese le Università delle LiberEtà e della Terza Età;
e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
f) gli enti e le organizzazioni del Terzo settore, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 18/2020
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 2, L. R. 18/2020
3Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 3, L. R. 18/2020
4Parole sostituite alla lettera f) del comma 1 da art. 6, comma 4, L. R. 18/2020