LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 22

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/12/2014
Materia:
310.05 - Volontariato

Art. 13
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi di contrasto alla solitudine e sostegno dell'invecchiamento attivo.
2. La Giunta regionale avvalendosi della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali predispone un piano generale di monitoraggio da inviare per le rispettive competenze alle Direzioni centrali coinvolte.
3. La Giunta regionale, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni e in particolare della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:
a) lo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.
4. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 18/2020